Art. 23 - Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell’art. 1 della Legge 147/2013,
si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013.
Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a
partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del
Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun
debito sulla TARI dovuta al Comune.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.